L’Istituto Scolastico Paritario “SS. Rosario”, gestito dalla Congregazione delle Suore Domenicane Missionarie di San Sisto Vecchio, è una comunità educativa scolastica d’ispirazione cattolica, che ha come finalità l’educazione integrale degli alunni in una visione cristiana della vita, secondo i principi fondamentali e la dinamica educativa esposti nel “Progetto Educativo” e nel proprio “Statuto degli Organi Collegiali” per quanto riguarda le forme di partecipazione dei vari membri della Comunità stessa (Ente Gestore, Docenti,genitori, alunni, ex-alunni, non docenti).

Di seguito il testo integrale dello Statuto dell’Istituto

STATUTO REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO PARITARIO “SANTISSIMO ROSARIO”

Le finalità educative della Scuola “SS. Rosario” esigono che le singole persone che entrano a far parte della comunità scolastica e le diverse componenti, in cui essa si articola, partecipino attivamente alla sua vita e collaborino a fare della Scuola “…un ambiente comunitario scolastico permeato dallo spirito evangelico di libertà e carità” (Gravissimum Educationis, n. 8). La partecipazione alla vita della comunità scolastica, che presuppone la conoscenza e l’accettazione del Progetto Educativo, ha come scopo l’arricchimento della realtà educativa della Scuola e richiede un atteggiamento di confronto critico costruttivo.

Il ritrovarsi tra le diverse componenti della comunità scolastica e la loro comune partecipazione alla vita della scuola è indispensabile affinché le diverse esperienze e competenze possano confrontarsi nell’approfondimento del Progetto Educativo, nella verifica della sua applicazione, nello studio e nella elaborazione di nuove soluzioni.

INTRODUZIONE

Art. 1 – Costituzione degli Organi Collegiali

La Comunità scolastica “SS. Rosario”, per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico – educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, e alla CM 31 del 18 marzo 2003, istituisce il Consiglio di Istituto la cui attività è regolata dal presente Statuto.

Oltre a tale Consiglio si articoleranno anche i seguenti organi collegiali: Collegio dei Docenti e le Assemblee di classe.

Art. 2 – Finalità istituzionali

Data la particolare fisionomia della Scuola “SS. Rosario”, gestita dalla Congregazione delle suore di Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa e le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l’attività formativa della Scuola. All’ Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

CAPITOLO I – CONSIGLIO DI SCUOLA

Art. 3 – Composizione

Su indicazioni del Gestore, il Consiglio di Scuola (CdS) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

  • La Rappresentante dell’Ente Gestore
  • La Dirigenza scolastica
  • L’Amministratrice economica
  • Gli insegnanti tutor
  • I rappresentanti genitori
  • Un personale non docente indicato dal Rappresentante dell’Ente Gestore
  • Un Membro del Comitato AGeSC di Scuola.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del CdS, a titolo consultivo, gli specialisti che operano nella Scuola come pure esperti esterni, o altri membri AGeSC a giudizio della Direttrice.

Art. 4 – Attribuzioni

Il CdS, fatte salve le competenze specifiche del Rappresentante dell’Ente Gestore, della Direttrice, del Collegio Docente e delle Assemblee di Classe

  1. elegge nella prima seduta, tra i rappresentanti dei genitori, il Presidente a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza votazione;
  2. aiuta a calare nelle attività della Scuola le finalità fondamentali del Progetto Educativo;
  3. adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);
  4. aggiorna il Regolamento della Scuola d’intesa con la Rappresentante dell’Ente Gestore e con la Direttrice;
  5. prende atto del bilancio consuntivo per quanto concerne la realizzazione di attività scolastiche, extrascolastiche, le libere attività complementari, le visite guidate e i viaggi d’istruzione;
  6. dispone l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto da quello regionale;
  7. promuove contatti con altre Scuole e Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 – reti di scuole);
  8. promuove la partecipazione della Scuola ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
  9. suggerisce forme e modalità per lo svolgimento di iniziative di solidarietà che possono essere assunte dalla Scuola;
  10. propone all’Amministrazione della Scuola indicazioni per l’acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature e dei sussidi didattici;
  11. indica i criteri generali riguardanti l’orario delle lezioni, altre attività scolastiche, ed esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo della Scuola.

Art. 5 – Funzioni del Presidente

Il Presidente del CdS elegge tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni e di provvedere alla pubblicazione di quanto emerso.

Spetta al Presidente, d’intesa con la Direttrice, convocare e presiedere le riunioni del CdS, stabilire l’ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli dai membri della Comunità educativa. Spetta anche al Presidente rappresentare il Consiglio presso l’Ente Gestore, gli altri Organi Collegiali presso le Autorità e presso qualsiasi terzo.

Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, o in parte, a uno dei membri del Consiglio, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all’elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6 – Durata in carica del CdS

Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria che nell’ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

Art. 7 – Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il Consiglio di Istituto dovrà riunirsi almeno tre volte, nel corso dell’anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l’orario scolastico.

Le proposte per l'”ordine del giorno” delle riunioni devono essere presentate al Presidente almeno 8 giorni prima della riunione.

Copia della convocazione e del relativo “ordine del giorno” dovrà essere affisso, nello stesso termine, nell’apposito albo della Scuola.

Qualora nell’ordine del giorno fosse incluso l’esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Le deliberazioni del CdS, per estratto, vengono pubblicate nell’apposito albo della Scuola. La votazione è segreta quando si provvede alla designazione della carica di Presidente ed ogni qualvolta che si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

CAPITOLO II – GIUNTA ESECUTIVA

Art. 8 – Composizione e durata.

La Giunta Esecutiva (G.E.) è composta dal Dirigente scolastico, dal Segretario dell’Istituto che funge da Segretario di Giunta, e da 4 Consiglieri eletti dal C.c., e precisamente da: N. 2 docenti e n. 2 genitori.

La tenuta dei registri contabili, la formazione dei bilanci e dei conti (da sottoporre prima alla G.E. e poi al C.I.), la riscossione dei mezzi finanziari e i pagamenti approvati dal C C.I. sono di competenza dell’Amministrazione dell’Istituto. Il fondo cassa resta depositato presso l’Amministrazione dell’Istituto.

La G.E. è presieduta dal Dirigente, dura in carica tre anni. In caso di preventiva decadenza per dimissioni o per la perdita dei requisiti richiesti o per tre assenze consecutive ingiustificate, il C.C. procederà alla sostituzione a norma dell’art. 6, comma 2.

Art. 9 – Competenze

La G.E. prepara gli argomenti da sottoporre all’esame del C.C., corredandoli di precise richieste e relazioni, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. I Consiglieri di Circolo che vogliono fare delle proposte da inserire nell’ordine del giorno in discussione nella riunione del C.C., dovranno farle pervenire in tempo utile al Presidente della Giunta.

La G.E. prende visione della situazione economica per la gestione annuale della Scuola ed approva il bilancio consuntivo annuale della Cassa Scolastica da sottoporre all’approvazione del Consiglio e cura l’esecuzione delle relative delibere relazionando al Consiglio stesso sull’avvenuta esecuzione.

La G.E. deve far pervenire le proposte e il materiale relativo al C.C. nel termine previsto dall’art. 7, comma 3″.

Art. 10 – Riunioni e delibere

Le riunioni della G.E. sono valide solo se sono presenti il Presidente ed almeno tre membri di essa.

Le deliberazioni della G.E. sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute della G.E. non sono pubbliche. Il Segretario dovrà redigerne relativo verbale.

CAPITOLO III – COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 11 – Composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente. È presieduto dalla Direttrice.

Esercita le funzioni di Segretario un docente designato dalla Direttrice che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni volta che la Direttrice ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno due volte al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

Art. 12 – Competenze

Il Collegio dei Docenti:

  1. delibera in materia di funzionamento didattico della Scuola. In particolare elabora il Piano dell’Offerta Formativa sulla base degli obiettivi generali definiti nel P.E.I.; cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale ruolo nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
  2. formula proposte alla Direttrice per la definizione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto degli obiettivi generali indicati dal P.E.I. e della normativa vigente sull’autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
  3. valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
  4. provvede all’adozione dei libri di testo;
  5. adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull’autonomia scolastica;
  6. accoglie iniziative di aggiornamento proposte dalla Scuola;
  7. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe;
  8. nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri del Consiglio di Scuola e di quanto emerso nelle Assemblee di Classe.

CAPITOLO IV – ASSEMBLEE DI CLASSE

Art. 13 – Assemblee di Classe

Le Assemblee di classe dei genitori saranno convocate dai rispettivi insegnanti-tutor di classe o dai Rappresentanti di classe, su previa richiesta alla Direttrice, in orari extra scolastici. La richiesta dovrà pervenire al Responsabile scolastico almeno cinque giorni prima con l’indicazione della data, dell’orario e dell’ordine del giorno. L’Assemblea è presieduta da chi l’ha convocata.

La Direttrice, o un suo delegato, potrà sempre intervenire a tali assemblee.

Art. 14 – Conclusioni delle Assemblee

Delle assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario, il verbale con l’indicazione della data, dell’orario, dell’ordine del giorno proposto e delle conclusioni raggiunte. Il verbale di ogni assemblea sarà portato a conoscenza della Direttrice. I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria della Scuola nell’apposito settore riservato agli Organi Collegiali.

Le conclusioni delle assemblee dei genitori possono essere comunicate, tramite il Rappresentante di classe, al Consiglio di Scuola per un comune cammino di attuazione del Progetto Educativo e del Regolamento della Scuola stessa.

CAPITOLO IV – ESERCIZIO DEL VOTO – NORME COMUNI

Art. 15 – Elettorato e candidature

L’elettorato attivo e passivo previsto dal presente “Statuto” spetta esclusivamente ai genitori che eleggono i loro rappresentanti all’interno delle singole classi.

L’elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre o a coloro che esercitano la potestà parentale) che presentino la propria candidatura.

I genitori esercitano il loro diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.

Art. 16 – Svolgimento delle elezioni.

Le modalità e le norme particolari per l’esercizio del voto vengono fissate dall’apposita Commissione Elettorale, nominata dalla Direttrice in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Art. 17 – Interpretazione, integrazione e modificabilità dello “Statuto

In caso di dubbi d’interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, la persona competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è la Rappresentante Legale dell’Ente Gestore. Il presente “Statuto” può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra i genitori o 1/5 dei membri del Consiglio di Scuola. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante dell’Ente Gestore con l’indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

Il Rappresentante dell’Ente Gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del CdS, i quali esprimeranno il loro parere in una successiva riunione. L’approvazione o il rigetto della richiesta di modifica spetta al Rappresentante Legale dell’Ente Gestore che non mancherà di tener presente i suggerimenti dei membri del Consiglio stesso.

Art. 18 – Vigore del presente “Statuto

Il presente “Statuto”, proposto dall’Ente Gestore della Scuola, visto e condiviso dai Rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica entra in vigore nella sua prima stesura con l’anno scolastico 2007 – 2008, viene successivamente modificato ed integrato nel marzo 2009; vengono approvate le modifiche al comma 6/c, comma 74 e all’ art. 8 nel Consiglio di scuola del 10 ottobre 2011.

La presente stesura è definitivamente confermata dall’Ente Gestore, nella persona del suo Rappresentante Legale.

Per la Rappresentante Legale

                                                                          Giuseppina Ancona